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Finanziaria 2010: tutte le novità dalla A alla Z

di Nicoletta Cottone

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22 dicembre 2009

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Microinterventi sociali e socio-economici. Nella ripartizione del gettito dello scudo fiscale ci sono 181 milioni nel 2010 (113 nel 2011 e 60 nel 2012) per una serie di microinterventi di carattere sociale e socio-economico.. Si va dai contributi alle associazioni dei combattenti, ai soldi per il Belice colpito dal sisma del gennaio 1968, ai contributi a favore degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia. Ci sono contributi in favore dell'Unione italiana ciechi, per il Museo statale tattile Omero, per la biblioteca italiana per i ciechi a Monza, per le vittime del terrorismo. Interventi anche per l'Istituto mediterraneo di ematologie, per il Policlinico San Matteo di Pavia, per le popolazioni dell'Abruzzo, per la giustizia.

Monitoraggio Inps. Disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell'Inps, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede incentivi all'assunzione. Previsto che i fondi interprofessionali per la formazione continua concorrano, in misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso del 30% all'indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga.

Partecipazione a banche e fondi internazionali. La tabella di ripartizione delle risorse provenienti dallo scudo fiscale prevede un rifinanziamento di spesa di 130 milioni di euro per l'adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e foindi internazionali.

Patto per la salute. Norme attuative del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l'anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8% rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011. Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nell'Intesa Stato-regioni. Rideterminata l'annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall'Iva è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del Cipe e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse spettanti. La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal comma precedente (57) in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ordinaria delle anticipazioni è confermata al 97% delle somme spettanti ed è determinata al 98% per le regioni virtuose (adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente). Per queste ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica». Confermate le disposizioni che, nelle more dell'intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l'anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base all'assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi, l'importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia (articolo 20 della legge 67/1988), fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle somme in bilancio. le risorse per investimenti nel settore sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie. In relazione alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale viene ridefinita la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004. L'aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite. Previsti alcuni adempimenti per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: la verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per il triennio 2010-2012, per l'applicazione delle misure sancite in tema di concorsi e assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 78/2009, i vincoli finanziari previsti per le amministrazioni interessate, si devono riferire, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da 65 a 81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario. In particolare sono previsto automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Viene definito il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni.
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22 dicembre 2009
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